La Previdenza Integrativa offre agli assicurati la possibilità di costituire una pensione che, aggiunta a quella di base garantita dallo Stato, può consentirgli di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al termine della propria attività professionale.
La previdenza integrativa o complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita; pertanto, la somma accantonata, cioè la posizione individuale, dipende:
• dall’importo dei premi versati;
• dalla lunghezza del periodo di versamento;
• dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l’investimento sui mercati finanziari dei premi versati.
La forma pensionistica integrativa o complementare può essere offerta con diverse tipologie, tra le quali:
| Fondi pensione aperti (fpa): sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM), rivolti principalmente ai lavoratori, ma estendibili anche a soggetti che non svolgono alcuna attività di lavoro. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 del C.C. con delibera dell'organo di amministrazione della società.
| Piani Individuali Pensionistici (PIP): Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita . Sono denominati PIP “nuovi” – i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. Possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31.12.2006. Sono denominati PIP “vecchi” – i PIP relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.
Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito: COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione