Entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.
La scadenza è imminente: il decreto stabilisce infatti che le imprese soggette all'obbligo di assicurazione devono stipulare le polizze catastrofali entro il 31 marzo 2015. Questa scadenza è prevista per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l'eccezione delle imprese agricole.
Obbligo assicurativo per i rischi catastrofali: le coordinate del decreto
L'obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 213/2023), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Lo schema di decreto definisce:
- le imprese soggette all'obbligo assicurativo;
- l'oggetto della copertura assicurativa;
- le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Quali imprese?
L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano. Quindi, tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio devono stipulare polizze per proteggere i propri beni immobiliari, fabbricati e attrezzature da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Esclusioni ed esenzioni
Le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni. Sono inoltre esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi di contaminazione.
Gli eventi catastrofali da assicurare
Le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati "catastrofali". Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Questi eventi rappresentano i principali rischi naturali che le imprese sono tenute a coprire con le polizze assicurative, secondo quanto stabilito dal decreto.