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Polizze sanitarie: l'importanza dell'informazione precontrattuale.

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Servizi assicurativi e consulenza

Paolo Ambrogi
Consulente e intermediario - Senior E V&S

Un numero crescente di persone ricorre ad un'assicurazione sanitaria per poter accedere in tempi brevi a cure o interventi specialistici.

Con maggiore frequenza siamo chiamati ad esaminare le prestazioni e le condizioni di garanzia di polizza al fine di supportare ed assistere i nostri clienti in termini consulenziali.
In questo mio primo intervento dedicato alle polizze sanitarie, vorrei affrontare il tema dell'importanza delle modalità di analisi preliminare dei bisogni del cliente, evidenziando quelli che sono i principali elementi che devono essere necessariamente approfonditi e condivisi prima della stipula di una polizza.
Nel contempo vorrei richiamare l'attenzione sulle regole di correttezza comportamentale e dei documenti informativi preliminari alla stipula della polizza.
Rispetto alle normali polizze assicurative, le polizze sanitarie presentano alcune caratteristiche che richiedono una particolare attenzione nella fase appunto di analisi del rischio.
  1. l'importanza della compilazione di un questionario anamnestico preliminare rispetto all'assunzione senza questionario;
  2. l'esame dell'entità e della portata delle prestazione relative al pre-ricovero, al ricovero ed al periodo di convalescenza;
  3. la definizione di un congruo massimale di polizza, soprattutto per ciò che attiene i gravi interventi in strutture specializzate;
  4. l'esame di eventuali limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti;
  5. la durata contrattuale e le modalità di rinnovo della copertura;
  6. i limiti di età che caratterizzano la copertura;
  7. la validità territoriale della copertura;
  8. le modalità di indennizzo, a pagamento diretto o a rimborso;
  9. l'assistenza informativa in caso di insorgere di una patologia;
  10. i supporti di assistenza e di consulenza in caso di sinistro.
Le regole di correttezza comportamentale nella distribuzione di prodotti assicurativi é quindi di fondamentale importanza.
Valutazione delle richieste ed esigenze del cliente: il distributore del prodotto assicurativo è obbligato a valutare le richieste e le esigenze assicurative del cliente come condizione per la vendita. Il distributore è direttamente responsabile in caso di errata valutazione delle esigenze assicurative del cliente.
Principio del "miglior interesse per la clientela"
: i distributori devono agire in modo onesto, corretto, professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti. Tutti i distributori - anche quelli che non svolgono attività di consulenza - devono rispettare l'obbligo di correttezza.
Consulenza: fermo restando l'obbligo di valutazione delle esigenze assicurative del cliente, vengono introdotte le vendite con consulenza e quelle con consulenza imparziale; entrambe possono essere fornite a discrezione del distributore come servizi accessori.

La consulenza consiste nel fornire al cliente una raccomandazione personalizzata che indica i motivi per i quali un prodotto è più appropriato a soddisfare le esigenze del cliente stesso. La consulenza imparziale, invece, fornisce al cliente un'analisi su una vasta gamma di prodotti disponibili nel mercato.

Conflitti di interesse: il distributore è chiamato ad adottare misure sia organizzative che amministrative volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sulla clientela. Le norme fanno riferimento ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra i distributori - inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente a loro collegate - ed i clienti. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non sono in grado di eliminare il conflitto, il distributore deve informare chiaramente i clienti.

Prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto, il distributore deve fornire al cliente le informazioni relativamente a sue potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

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Plurimandatari - Professionisti Associati dal 1990

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