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Decreto attuativo sull'obbligo di assicurazione CAT NAT contro gli eventi catastrofali.

Servizi assicurativi e consulenza

Con la pubblicazione del regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la cui entrata in vigore é fissata al 14/03/2025, riteniamo opportuno soffermarci preventivamente su alcuni dettagli tecnici riportati nel testo di legge e nel regolamento attuativo.

L'obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese.

Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.

Le imprese che non sottoscriveranno una polizza entro il 31 marzo non saranno sanzionate direttamente, ma rischiano l'esclusione dai fondi di emergenza e dai contributi pubblici per la ricostruzione, limitando gravemente la loro capacità di ripresa in caso di eventi catastrofali.

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio e' determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosita' o rischiosita' del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.
2. Si tiene conto, altresi', in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi catastrofali.
3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualita', al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilita' dell'impresa di assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

Qualora, in qualità di impresa nostra assicurata, non vi risulti già attivato il check di analisi ed dinformazione preventiva 'V&S Info.CHECK CAT NAT', vi sarà sufficiente inviare al seguente indirizzo una mail riportando /Richiesta Info.CHECK CAT NAT, partita Iva e codice Ateco:

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