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Polizze sanitarie: l'importanza dei documenti informativi precontrattuali.

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Servizi assicurativi e consulenza

Paolo Ambrogi
Consulente e intermediario - Senior E V&S

Nel nostro primo intervento sulle polizze sanitarie abbiamo affrontato il tema dell'importanza delle modalità di analisi preliminare dei bisogni del cliente, evidenziando quelli che sono i principali elementi che devono essere necessariamente approfonditi e condivisi prima della stipula di una polizza.

In questo secondo intervento vorrei chiarire quali sono i documenti informativi precontrattuali, documenti che obbligatoriamente devono essere messi a disposizione ed illustrati al cliente affinché lo stesso possa essere correttamente informato sui contenuti della soluzione assicurativa adottata.

DIP - acronimo di documento informativo precontrattuale - è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni.

Il DIP deve essere consegnato o spedito al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Il DIP contiene le informazioni significative per la comprensione del contatto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa; gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all'impresa, la durata della copertura, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto.

Più in generale i Documenti aggiuntivi, disciplinati dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS numero 41/2018, contengono informazioni di maggior dettaglio al fine di consentire al cliente una conoscenza più approfondita del prodotto assicurativo e quindi consentirgli una maggiore consapevolezza nella scelta.

I documenti aggiuntivi insieme alle Condizioni di assicurazione costituiscono set-informativo precontrattuale, set-informativo che deve obbligatoriamente essere consegnato o spedito al cliente prima della stipula della polizza.

In tali documenti sono indicate, ad esempio, le garanzie aggiuntive o opzionali, le esclusioni e i limiti contrattuali, le modalità di presentazione dei reclami, la legge applicabile al contratto, le procedure di risoluzione delle controversie, i costi a carico del contraente.

Si distinguono, a secondo del prodotto che devono accompagnare, in:

  • DIP Aggiuntivo Danni per i prodotti danni; per la r.c. auto è previsto uno specifico DIP Aggiuntivo R.C. Auto;
  • DIP Aggiuntivo IBIP per i prodotti vita d'investimento assicurativi, cioè i prodotti vita "finanziari";
  • DIP Aggiuntivo Vita per i prodotti di puro rischio, cioè "non finanziari";
  • DIP Aggiuntivo Multirischi per contatti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni, in sostituzione del DIP Aggiuntivo Danni e del DIP Aggiuntivo Vita.

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