Glossario |
ASSICURAZIONE | I soggetti del mercato
Agente di assicurazione e riassicurazione: Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.
ANIA: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
Assicurato: Persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché, per i rami danni, il titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione: Impresa autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa nonché l'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea diverso dall’Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Broker di assicurazione e riassicurazione: Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Centro di informazione italiano: Ufficio, istituito presso CONSAP S.p.A., che ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, causato dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.
CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. E’ la società che gestisce i servizi su concessione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Interno e dell'Economia e delle Finanze e presso la quale è istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato.
COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. E’ l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.
Intermediari assicurativi o riassicurativi: Persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati.
IVASS (già ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. E’ gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI).
Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI): Registro nel quale, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, sono iscritti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. Il Registro è suddiviso in cinque sezioni. Gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in stabilimento sono registrati in un Elenco annesso al RUI.
Subagente: Intermediario assicurativo che non ha poteri di rappresentanza dell’impresa ma collabora con gli agenti assicurativi e riassicurativi provvisti di mandato.
POLIZZE DI ASSICURAZIONE | Le tipologie e i termini tecnici
Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata, in cui sono investiti i premi, che l’impresa riconosce annualmente al contraente.
Aspettativa (termine di): Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia. E’ detto anche periodo di carenza.
Rc auto: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il contratto di assicurazione Rc auto garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo. La polizza Rc auto è un contratto assicurativo che in Italia è obbligatorio per legge.
Assicurazioni danni: Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Assicurazioni vita: Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni sulla vita la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Attestato di rischio: Documento che contiene la storia dei sinistri occorsi al veicolo assicurato, indipendentemente dal suo conducente, negli ultimi cinque anni, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.
Beneficiario: Soggetto designato dal contraente di una polizza vita a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento.
Bonus Malus: Particolare forma tariffaria che prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo di osservazione).
Carenza (periodo di): Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia (detto anche termine di aspettativa).
Carta Verde: Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria Rc auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione: Documento rilasciato dalla compagnia che assicura la Rc auto, che contiene la denominazione dell’impresa, il numero di polizza, la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Classe di merito di Conversione Universale (CU): Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base a regole univoche previste dal Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS. Consente di convertire le diverse “classi di merito interne” di ciascuna impresa, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in una sistema univoco, costituito da 18 classi.
Condizioni di assicurazione: Clausole di un contratto di assicurazione che disciplinano, tra l’altro, il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi.
Contrassegno: Documento che prova l’esistenza della copertura assicurativa Rc auto, rilasciato dalla compagnia, che contiene la denominazione dell’impresa stessa, il numero di targa e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Deve essere collocato per legge in modo ben visibile, di norma sul parabrezza.
Contratto di assicurazione: Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, all’assicurato o al beneficiario designato (nelle assicurazioni vita).
Critical Illness (o Dread Disease): Assicurazioni che coprono le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie tassativamente previste in polizza (infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale, ecc.) con il pagamento di un capitale prefissato.
Denuncia (di un sinistro): Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che abbia danneggiato o coinvolto il veicolo assicurato, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione.
Diaria: Indennità prevista per ogni giorno di inabilità temporanea dell’assicurato (nelle polizze infortuni) o per ogni giorno di degenza dell’assicurato in un istituto di cura (nelle polizze “Ricovero indennità giornaliera”).
Disdetta: Comunicazione che il contraente è tenuto ad inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza.
Esclusioni: Clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e, quindi, il risarcimento in caso di sinistro.
Età assicurabile: Limite massimo di età previsto per le polizze malattia.
Fascicolo informativo: Documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto, utili per una valutazione completa del prodotto offerto. Il Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di polizza, ove previsto, modulo di proposta.
Fondi pensione aperti: Fondi pensione istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio) ai quali possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi a un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.
Fondo di garanzia per le vittime della strada: Fondo istituito presso la CONSAP S.p.A. per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Per ciascuna regione (o gruppi di regioni) è designata l’impresa per la gestione dei sinistri.
Franchigia: Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo danneggiato e, quindi, a restituirla alla compagnia.
Franchigia Assoluta: Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato, a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia Relativa: Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla soglia di franchigia.
Furto: L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 Codice Penale.
Garanzia: Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
Gestione separata: Particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati dal contraente di una polizza rivalutabile, al netto dei costi.
Inabilità Temporanea: Incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.
Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente: Qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo: Somma dovuta dalla compagnia all’assicurato in caso di sinistro.
Index linked: Polizze vita in cui l’entità delle prestazioni assicurative dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di altro valore di riferimento.
Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente: Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Kasko: Copertura assicurativa, accessoria alla Rc auto obbligatoria, con la quale l’impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per la Rc auto, a seguito di urto, contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli.
Locatario: Utilizzatore del veicolo, affidatogli in locazione finanziaria o in leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Long Term Care (LTC): Assicurazione che copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le funzioni della vita quotidiana con conseguente menomazione dell’autosufficienza non necessariamente dovuta a malattia o infortunio ma anche a senescenza.
Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale di garanzia: Somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato. Per la Rc auto, il Codice delle Assicurazioni ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere.
Nota informativa: Documento che la compagnia deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto; contiene le informazioni relative all’impresa di assicurazione e al contratto (garanzie ed opzioni, durata, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
Periodo di carenza: Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia. E’ detto anche termine di aspettativa.
Periodo di osservazione: Periodo temporale nel corso del quale, in relazione alle polizze Rc auto, le imprese valutano la condotta di guida del conducente del veicolo: il primo periodo inizia con la decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza annuale; per le annualità successive, inizia due mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina due mesi prima della scadenza annuale.
Polizza: Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato ed è costituito dal Modulo di polizza ed eventuali relative appendici; nei contratti Rc auto è corredata del Certificato, del Contrassegno, della Carta Verde.
Polizze a vita intera: Contratti dei rami vita in cui il pagamento del capitale garantito è previsto alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica.
Polizze caso morte: Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento assicurato (la morte) entro la scadenza del contratto.
Polizze con partecipazione agli utili: Contratti di assicurazione sulla vita caratterizzati da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.
Polizze di capitalizzazione (o di capitale differito): Contratti dei rami vita in cui l’impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
Polizze miste: Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento all’assicurato o al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza che in caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto.
Polizze rivalutabili: Contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato o della rendita, mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate.
Premio: Prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa.
Preventivo: Calcolo anticipato dell’ammontare del premio di assicurazione. Per le polizze Rc auto i preventivi si possono ottenere tramite il “TuOpreventivatOre” e sono vincolanti per le imprese per 60 giorni da quando il preventivo è stato rilasciato.
Questionario anamnestico: Documento che descrive lo stato di salute dell’assicurato ed è parte integrante del contratto; serve all’impresa per valutare il rischio che assume e determinarne il premio. Deve essere compilato e sottoscritto dall’assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima della stipulazione di una polizza malattia o vita. Dichiarazioni inesatte o reticenti comportano la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
Quietanza: Ricevuta di pagamento del premio o dell’indennizzo.
Rami: Gestione della forma assicurativa che corrisponde ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari; ad esempio: rami danni (infortuni, malattia, Rc auto, ecc.) e rami vita.
Recesso: Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.
Rendita vitalizia: Prestazione periodica di denaro che l’impresa è tenuta a corrispondere all’avente diritto per l’intera durata della vita di un assicurato.
Risarcimento: Somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro per le garanzie di responsabilità civile.
Risarcimento diretto: Procedura con la quale la richiesta di indennizzo viene rivolta alla propria compagnia; è attivabile quando l’incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012; se si sono verificati anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi (danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%).
Riscatto: Diritto riconosciuto al contraente di una polizza vita, regolato dal contratto sottoscritto, di interrompere anticipatamente il rapporto assicurativo e di ottenere un capitale (ridotto) dall’impresa di assicurazione.
Rischio: Probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.
Rivalsa: Obbligo, in capo al contraente, di restituire alla compagnia la parte del costo del sinistro che, a termini di contratto, gli compete.
Scatola nera: Contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica.
Scoperto: Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente.
Sinistro: Verificarsi dell’evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
Tacito rinnovo: Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta. Questa clausola è vietata per i contratti di Rc auto obbligatoria.
Tasso di interesse garantito: Rendimento minimo garantito al contraente indipendentemente dall’andamento della gestione separata.
Tasso tecnico: Tasso di interesse fisso riconosciuto dall’impresa per le polizze rivalutabili; si tratta di un rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momento del pagamento del premio ed è di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza.
Terzo danneggiato nella Rc auto: Soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha, quindi, diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing nonché gli altri soggetti previsti dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
TuOpreventivatOre: Strumento online di comparazione dei premi delle polizze Rc auto offerte dal mercato. Ci si accede direttamente (www.tuopreventivatore.it) o tramite i siti IVASS (www.ivass.it) o Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).
Unit linked: Polizze vita in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, al netto dei caricamenti, del costo per la copertura caso morte, del costo di eventuali coperture accessorie e delle commissioni di gestione.
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